Chi può votare per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali:
– i cittadini italiani, residenti nel Comune in cui è indetta la votazione, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale;
– i cittadini comunitari residenti nel Comune in cui è indetta la votazione, maggiorenni o che compiono 18 anni entro il giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale, purché risultino iscritti in un’apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il comune di loro residenza. Per ottenere tale iscrizione, i cittadini comunitari devono presentare domanda al Sindaco del Comune italiano di propria residenza entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Come si vota:
il cittadino italiano o comunitario deve presentarsi presso il proprio seggio elettorale (il numero di seggio è indicato nella prima pagina della propria tessera elettorale, che viene spedita presso l’indirizzo di residenza di ciascuno al compimento del 18° anno d’età, ma anche in caso di trasferimento di residenza da un altro Comune, o di acquisto della cittadinanza, etc..) munito della propria tessera elettorale e di un valido documento d’identità.
● nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
il cittadino che si presenta al seggio per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali riceverà un’unica scheda elettorale, nella quale saranno già indicati i nominativi dei vari candidati Sindaco con accanto i simboli delle liste elettorali che li sostengono (possono esserci una o più liste a sostegno dello stesso candidato).
Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti (non è possibile il voto disgiunto): ciò significa che votando per un candidato Sindaco è possibile indicare la preferenza solo per una delle liste che lo sostengono e non per liste che appoggiano altri canditati.
Nell’esprimere la propria preferenza per una delle liste a sostegno del candidato Sindaco prescelto è possibile scrivere accanto al contrassegno della lista il nominativo del consigliere comunale che si preferisce, facendo attenzione che lo stesso risulti iscritto proprio nella lista elettorale che si è contrassegnata.
Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati alla carica di consiglieri comunali a condizione che gli stessi appartengano alla stessa lista votata e siano di sesso diverso.
Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
● nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
il cittadino che si presenta al seggio per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali riceverà un’unica scheda elettorale, nella quale saranno già indicati i nominativi dei vari candidati a Sindaco con accanto i simboli delle liste elettorali che li sostengono (possono esserci una o più liste a sostegno dello stesso candidato).
L’elettore potrà esprimere il suo voto in modi diversi:
– tracciare una X sopra il nome dell’aspirante primo cittadino prescelto (il voto andrà solo al candidato Sindaco);
– tracciare una X sopra il simbolo di una delle liste (il voto andrà alla lista e al candidato Sindaco che la lista sostiene);
– tracciare una X sopra il nome del candidato Sindaco prescelto e una X sopra il simbolo di una lista che appoggia un candidato Sindaco diverso da quello già votato (voto disgiunto – il voto va sia al candidato sindaco che alla lista sopra la quale è stata tracciata la X).
Preferenze: in tutti i casi in cui si esprime il proprio voto per una lista elettorale è possibile scrivere accanto al simbolo contrassegnato il nominativo di due candidati alla carica di consiglieri che appartengano alla stessa lista votata e siano di sesso diverso.
Sarà eletto Sindaco il candidato che riuscirà ad ottenere il 50% più uno dei voti ritenuti validi.
Nel caso nessuno tra i candidati dovesse raggiungere tale soglia, si effettuerà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
La composizione del Consiglio comunale invece, sarà stabilita tenendo conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali apparentamenti prima del ballottaggio.