Mantenimento del figlio maggiorenne

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L’art. 147 c.c.  disciplina il dovere dei coniugi verso i figli; l’art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 219/2012 disciplina  i diritti e i doveri dei figli e prevede l’obbligo solidale dei genitori di mantenerli, istruirli, educarli ed assistere moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Non c’era una norma che individuava un termine predeterminato per tale obbligo ed è stata quindi la giurisprudenza a specificare che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole non cessa con il sopraggiungere della maggiore età, ma perdura fino al momento in cui i figli siano diventati economicamente autosufficienti.

E ciò fino al 2013, allorché il legislatore ha introdotto l’art. 337 septies c.c. secondo il quale: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.”

Il concetto d’indipendenza economica è legato alla comprovata capacità del figlio di provvedere stabilmente alle sue esigenze e al completamento dell’eventuale percorso formativo intrapreso.

La percezione di un reddito non è quindi sempre sufficiente ad estinguere l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne. Infatti, nei casi in cui il lavoro risulti precario, occasionale o la retribuzione sia modesta, l’autosufficienza economica non si ritiene raggiunta e il genitore resterà obbligato a prestare la propria assistenza.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il figlio ha diritto ad una collocazione lavorativa adeguata alle sue capacità ed aspirazioni e pertanto l’obbligo dei genitori non viene meno nemmeno alloché il figlio intenda intraprendere un percorso formativo volto a raggiungere una posizione professionale migliore o questo ponga le condizioni per raggiungere l’autonomia economica.

Anche nell’ipotesi in cui il figlio economicamente non autosufficiente contragga matrimonio, il genitore sarà comunque tenuto al suo mantenimento se non riesce a dimostrare l’autosufficienza economica del figlio o l’esistenza dei presupposti per il suo raggiungimento.

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne presuppone un accertamento da parte del Giudice, il quale indaga in merito all’età del beneficiario, alla sua condotta personale a seguito della conseguita maggiore età, alle cause che giustificano il permanere dell’obbligo e alle condizioni economiche dei genitori.

L’indagine va eseguita caso per caso, utilizzando criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari. Ciò al fine di escludere l’eventualità che l’obbligo perduri oltre ragionevoli limiti di tempo e misura. Il Tribunale di Milano in una pronuncia del 2015 ha indicato come limite massimo i 34 anni del figlio, indicando che dopo tale temine non vi era più un diritto al mantenimento ma un diritto ordinario di alimenti come adulto.

In ogni caso, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di mantenimento, sarà onere del genitore provare davanti al giudice “che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile” (Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).