Covid-19 e l’assegno di mantenimento dei figli

Posted on

L’assegno di mantenimento dei figli previsto da provvedimento giudiziale ai sensi dell’art. 337 ter c.c. o di negoziazione assistita ai sensi L. 162/2014 comporta l’obbligo di versare delle somme ivi previste, e ciò sino a che non vi sia comprovato diverso accordo tra le parti o altro provvedimento giudiziale.
Pertanto, sospendere unilateralmente, o ridurre, l’assegno di mantenimento dei figli espone alla possibilità che l’avente diritto agisca in via esecutiva nei confronti del genitore tenuto al versamento, con aggravio di spese e oneri, o addirittura ad una denuncia penale nel caso ricorrano i presupposti ex art. 570 c.p..
Pertanto, nel caso vi sia una comprovata impossibilità di versare l’assegno di mantenimento dei figli, per intero o in parte, ed in mancanza di un accordo tra i genitori in tal senso (che ai fini probatori si consiglia di fare per iscritto e con data sottoscritta), la parte interessata a modificare l’assegno di mantenimento dei figli dovrà rivolgersi al Tribunale e chiedere la modifica con ricorso ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c.. E quindi con un procedimento più rapido rispetto ad una causa ordinaria, ma comunque giudiziale e soggetto a oneri probatori.
Non basta quindi richiamare l’attuale situazione di emergenza e le vigenti misure di contenimento con le note ricadute economiche, deve essere dimostrata l’impossibilità, in tutto o in parte, di provvedere a versare l’assegno di mantenimento dei figli (anche in caso di cassa integrazione o chiusura dell’attività). Così come andrà considerata, e provata, anche la capacità dell’altro genitore e comunque tutti i dettagli di fatto della situazione specifica.