Cosa succede se non si ritira una raccomandata o un atto giudiziario

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Cosa succede se non si ritira una Raccomandata
Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la raccomandata o non sia in casa al momento della consegna: il postino lascia un avviso in cassetta indicando l’ufficio postale presso il quale la raccomandata rifiutata o non consegnata può essere ritirata entro e non oltre i successivi 30 giorni.
Decorsi 30 giorni senza che la raccomandata rifiutata o non consegnata venga ritirata (dal destinatario o da persona da lui espressamente delegata) si verifica la cosiddetta compiuta giacenza e la comunicazione s’intende ad ogni effetto di legge come ricevuta, con piena opponibilità al destinatario degli effetti conseguenti (es. disdetta di un contratto è validamente data anche se lettera con cui viene comunicata non è stata ritirata).

Cosa succede se non si ritira un’Atto giudiziario
La notifica di tale atto può esser effettuata dall’ufficiale giudiziario:

a mani (ovvero personalmente dall’ufficiale giudiziario al destinatario):
se rinviene il destinatario e questi rifiuta di ricevere la busta, l’ufficiale giudiziario ne dà atto.
La notifica si considera avvenuta e produce i suoi effetti nei suoi confronti da quel momento (cfr. art. 138 c.p.c. – es. da quella data decorrono i termini di impugnazione atto notificato);
– se non trova nessuno (né destinatario, né persone per legge deputate al ritiro in sua vece, o se queste persone rifiutano) l’atto viene depositato presso il Comune e l’ufficiale giudiziario lascia l’avviso di deposito nella cassetta postale del destinatario o lo affigge alla porta della sua abitazione e gliene dà altresì notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c.).
Decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, o dalla data del ritiro dell’atto se anteriore, la notifica si considera perfezionata.

● a mezzo servizio postale (l’ufficiale giudiziario consegna l’atto alle Poste italiane, le quali provvederanno a loro volta a trasmetterlo via posta al destinatario identificando che si tratta di atto giudiziario):
premessa: se il destinatario non è personalmente presente, il postino può consegnarla all’indirizzo indicato sulla busta a persona di famiglia che convive anche temporaneamente con lui o persona addetta alla casa o al servizio del destinatario (purché capaci dì intendere e volere e maggiori di 14 anni). In mancanza, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona legata da rapporto di lavoro continuativo con il destinatario. Qualora l’atto venga consegnato a persona diversa dal destinatario, il postino ne dà notizia al destinatario tramite lettera raccomandata (art. 7 L. 890/1982).
– se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego;
– se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna
(che equivale a rifiuto dell’atto);
il postino ne fa menzione nell’avviso di ricevimento che invia al mittente con raccomandata e nel quale indica i motivi – appone la data e unisce il piego (se non è stato ritirato).
La notifica si ha per avvenuta e produce i suoi effetti nei confronti del destinatario dalla data indicata nell’avviso inviato al mittente.
– Se le persone abilitate come sopra elencate rifiutano di ricevere l’atto, viene depositato il giorno stesso presso l’ufficio postale e il postino lascia avviso al destinatario affisso alla porta o immesso nella cassetta e spedisce raccomandata nella quale lo invita al ritiro entro il termine massimo di sei mesi, avvertendolo però che la notifica si ha per perfezionata trascorso 10 giorni dalla data del deposito, e che decorsi inutilmente i sei mesi senza ritiro, l’atto tornerà al mittente (cfr. art. 8 L. 890/1982).
La notifica si ha per avvenuta e produce i suoi effetti nei confronti del destinatario decorsi 10 giorni dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale.