L’art. 2 del D.Lgs. 21/2018, abrogando l’art. 12 sexies L. divorzio e art. 3 l. 54/2006 ha introdotto con decorrenza 6.04.2018 l’ articolo 570 bis c.p.: “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”.
E’ quindi espressamente previsto e punito il comportamento del coniuge che si sottrae alla corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, o che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli.
Le sanzioni conseguenti sono la multa da 103 a 1032 euro e la reclusione sino ad un anno (articolo 570 c.p.).
Dalla lettura della norma in coordinamento con le più recenti normative in materia di persone e famiglia, si evince che:
la fattispecie ricorre anche nelle ipotesi in cui si tratti di assegno dovuto a figli nati fuori dal matrimonio (Cass. penale 14731/2018), o nel caso venga stabilito in sede di scioglimento dell’unione civile (art. 1 co. 25 l. 76/2016);
integra la fattispecie sanzionata l’omesso/parziale versamento dell’assegno, o l’omesso/parziale versamento delle spese straordinarie.
