Preliminare di compravendita di immobili da costruire

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Dal 16.03.2019 entreranno in vigore le novità dell’articolo 388 del D.Lgs 14/2019, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 122/2005 in merito al preliminare di compravendita di immobili da costruire, ovvero gli immobili che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata.
Le novità riguardano la forma del preliminare di compravendita di immobili da costruire, ovvero l’accordo sottoscritto dalle parti con cui si obbligano a stipulare poi il contratto definitivo di compravendita.
Al fine di tutelare l’acquirente e salvaguardarlo contro il rischio di inadempimento del venditore-costruttore, il preliminare di compravendita di immobili da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza il preliminare di compravendita di immobili da costruire sarà nullo.
Ciò significa che i soggetti che vorranno sottoscrivere l’impegno ad acquistare l’immobile da costruire dovranno recarsi dal notaio affinché il preliminare sia redatto dallo stesso (atto pubblico), oppure che la sottoscrizione delle parti avvenga innanzi a lui, previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive (scrittura privata autenticata).