L’affido condiviso dei figli è strumentale al mantenimento della bigenitorialità e non si traduce in un’operazione matematica.
Con l’ordinanza n.ro 31902/2018 depositata il 10.12.2018 la Corte di Cassazione – Prima sezione civile ha ribadito che l’affido condiviso dei figli è volto a far si che ciascun genitore mantenga una presenza significativa nella vita del minore, nel reciproco interesse, ma che ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica predeterminata di parità di tempo con ciascuno, in quanto l’esercizio del diritto deve armonizzarsi con le complessive esigenze di vita dei figli e dell’altro genitore.
Le vite delle persone e delle famiglie sono diverse tra loro e ciascuna varia nel corso del tempo, pertanto molte sono le circostanze di fatto e le variabili di cui deve tenersi conto nell’applicare l’affido condiviso e determinare di conseguenza le tempistiche di permanenza dei figli con ciascun genitore. Punto fermo rimane il diritto dei figli di avere rapporti intensi e significativi con entrambi ed il diritto/dovere dei genitori di adoperarsi perché ciò avvenga.
La sentenza ribadisce che anche nel regolamentare l’affido condiviso l’attenzione deve concentrarsi sul minore, considerando il suo interesse psichico e fisico attuale, e che la bigenitorialità si esercita mantenendo la presenza comune dei genitori nella vita del figlio in maniera idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.